Prof. Everardo Minardi
Sociologia Generale

Statuto del
SINDACATO NAZIONALE dei SOCIOLOGI ITALIANI (SINSI)



SCOPO FINALITA’ OBIETTIVI

Art. 1: Principi e Scopi

Il Sindacato Nazionale dei Sociologi Italiani (di seguito SINSI) è l’organizzazione sindacale nazionale che rappresenta i sociologi italiani.
Essa ha lo scopo:
a) di tutelare i diritti e gli interessi dei sociologi che operano in tutti i settori della Pubblica amministrazione; in quelli dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi; nonché nei settori della cooperazione e del non profit;
b) di valorizzare, in tutte le sedi, le competenze ed il ruolo del sociologo e la sua crescita professionale e culturale.
L’attività sindacale del SINSI non è vincolata ad alcun organismo politico, né a fini estranei alla sua natura di organismo sindacale.
L’azione sindacale è improntata al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Art. 2:

L’iscrizione al SINSI è aperta, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinione politica né di condizioni personali e sociali a coloro che operano, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi posizione, con mansioni riconducibili ai contenuti della professione di sociologo, in tutti i settori della Pubblica amministrazione; in quelli dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi; nonché nei settori della cooperazione e del non profit. Possono altresì essere iscritti al SINSI i sociologi in cerca di prima occupazione ovvero in attesa di occupazione.

Art. 3:

Il SINSI garantisce ai propri iscritti:
a) la rappresentanza sindacale nei luoghi e nelle sedi istituzionali pubbliche e private così come in tutti i settori della Pubblica amministrazione; in quelli dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei servizi; nonché nei settori della cooperazione e del non profit e, comunque, in tutti i luoghi nei quali essi operano in qualità di sociologo;
b) di agire affinché essi ottengano trattamenti giuridici ed economici conformi alle reali esigenze del sociologo, potendo, allo scopo, procedere alla stipula di contratti di lavoro, accordi, protocolli e intese con le controparti pubbliche e private, con quelle della cooperazione, del non profit nonché delle organizzazioni sindacali ed alla necessaria attività di sorveglianza e controllo sulla attuazione di tali contratti;
c) l’assistenza e la tutela giuridica nelle vertenze sindacali nonché nelle eventuali controversie di tale tipo che insorgano nell’espletamento delle attività professionali;
d) di contribuire alla crescita professionale e culturale dei sociologi promuovendo idonei provvedimenti normativi, nonché programmando e gestendo attività formative, di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale;
e) di promuovere e sostenere collegamenti nazionali, europei ed internazionali con le associazioni sindacali, o comunque di categoria, impegnate in campi omogenei con quelli del SINSI;
f) di promuovere, anche attraverso le necessarie rivendicazioni sindacali, l’adozione di assetti organizzativi e profili professionali specifici idonei a consentire l’inserimento stabile del sociologo in tutti i contesti congruenti con la sua professionalità, anche individuando nuovi percorsi e/o nuovi contesti applicativi utili ad ampliare e a valorizzare la mobilità professionale in ambito europeo;
g) di raccogliere informazioni, realizzare ricerche e sperimentazioni, produrre materiali, documentazioni e/o pubblicazioni utili alla tutela ed alla promozione degli iscritti.

Art. 4:

In attuazione degli scopi associativi il SINSI può dare vita, partecipare o aderire ad organismi senza scopo di lucro ovvero a strutture societarie di carattere non sindacale - anche ove siano previsti investimenti di capitali - alla cui amministrazione siano designati propri rappresentanti.

Art. 5:

La democrazia sindacale del SINSI si fonda su:
a) il principio che ogni iscritto ha il diritto di manifestare, in seno agli organismi nazionali, regionali e provinciali, il proprio pensiero con il voto, la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione;
b) la presenza di regole certe, condivise e sottoscritte dagli iscritti.
L’unità ed il pluralismo delle idee costituiscono i valori fondanti della democrazia sindacale del SINSI ed ogni decisione assunta in forme che prescindano dal rispetto della volontà degli iscritti è estranea alla concezione di democrazia sindacale del SINSI.
Il SINSI assume come prioritario l’impegno ad assicurare:
a) la massima partecipazione degli iscritti alle decisioni;
b) la tutela delle opinioni delle minoranze e la pari dignità delle idee;
c) la partecipazione, in via diretta o tramite delega, alla formazione delle deliberazioni o delle istanze;
d) la eleggibilità alle cariche statutarie;
h) il rinnovo delle cariche nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento;
i) l’utilizzo del voto segreto nelle elezione degli organismi direttivi;
l) l’ammessione alle elezioni congressuali delle liste di candidati sostenute da almeno il 3 percento degli iscritti al SINSI;
m) l’assunzione a maggioranza di tutte le decisioni congressuali.

Art. 6: ORGANISMI

A.) Sono organismi direttivi nazionali:
1.il congresso nazionale,
2.il consiglio nazionale,
3.la segreteria nazionale;

B.) Sono organismi direttivi territoriali:
1.il congresso regionale e i delegati eletti dall’assemblea regionale degli iscritti,
2.la segreteria regionale,
3.i referenti organizzativi provinciali.

Art. 7 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante del SINSI; esso è formato dai delegati eletti dai congressi regionali, secondo le norme stabilite nel regolamento, e viene convocato dalla segreteria nazionale, in via ordinaria, una volta ogni 3 anni.
Sono membri di diritto del congresso ed hanno diritto di voto i componenti del consiglio nazionale, i componenti della segretaria nazionale, i segretari regionali. Partecipano al congresso, con facoltà di intervenire ma senza diritto di voto, i componenti il collegio dei sindaci revisori e del collegio dei probiviri.
Il Congresso nazionale è valido qualora siano presenti, in prima convocazione almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione qualora siano rappresentati almeno un terzo degli iscritti.
Il Congresso nazionale può essere convocato in via straordinaria qualora lo richieda:
a) il consiglio nazionale, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
b) un terzo degli iscritti, che ne richiedono la convocazione straordinaria con atto motivato.
Il Congresso nazionale convocato in via straordinaria è valido qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi dei delegati; in seconda convocazione qualora siano rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti.
Le decisioni del congresso nazionale sono vincolanti per tutti gli iscritti e per i dirigenti centrali e periferici.
Art. 8 COMPITI CONGRESSO NAZIONALE
Sono compiti del Congresso nazionale:
1.l’elezione della segreteria nazionale,
2.l’elezione del collegio dei sindaci,
3.l’elezione del collegio dei probiviri.
Competono inoltre all’assise congressuale le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento del SINSI, decisioni devono essere assunte con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

Art. 9: CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale, nell’ambito degli orientamenti e delle priorità decise dal congresso nazionale, stabilisce le linee di politica generale del SINSI e le direttive necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
Esso:
1. svolge funzioni di indirizzo sull’attività degli organi periferici;
2. stabilisce le quota annuali di iscrizione e la relativa percentuale di assegnazione agli organismi regionali.
3. delibera su ogni questione non attribuita alle competenze di altri organismi.
Il consiglio nazionale è costituito dai segretari regionali i quali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un componente del comitato direttivo regionale, purché munito di delega scritta. L’assenza consecutiva, senza motivata giustificazione, a due riunioni del consiglio nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il consiglio nazionale, nonché da quella di segretario regionale.
Il consiglio nazionale è convocato dalla segreteria nazionale ogniqualvolta sia necessario e comunque non meno di due volte all’anno. Deve essere convocato, entro 30 giorni dalla richiesta, su istanza motivata di almeno i due terzi dei componenti.
Le sedute sono valide qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi dei componenti; in seconda convocazione, la metà più uno.
La segreteria nazionale predispone il regolamento per il funzionamento del consiglio nazionale e lo sottopone per l’approvazione al congresso nazionale.

Art. 10 SEGRETERIA NAZIONALE

La segreteria nazionale è l’organo collegiale che assicura la gestione del SINSI e risponde della propria attività al consiglio nazionale. E’ composta dal segretario nazionale e da sei vice-segretari nazionali di cui uno assume le funzioni di tesoriere. A ciascun vice-segretario può essere attribuito un incarico per singole funzioni ovvero relativamente ad uno specifico settore occupazionale.
L’elezione alla segretaria nazionale avviene su liste nazionali contrapposte che devono esprimere preventivamente l’indicazione del segretario nazionale. Risulta eletta la lista che, complessivamente, ottiene il maggior numero di voti.
Il segretario nazionale è il rappresentate legale del SINSI. Egli/ella è responsabile della gestione ammnistrativo-contabile dei fondi, dei beni mobili ed immobili del SINSI. Nell’ambito di tali funzioni e nel rispetto delle indicazioni fornite dal congresso e dal consiglio nazionale, spetta al segretario nazionale ogni più ampio potere in ordine alla amministrazione e gestione ordinaria di SINSI per il conseguimento dei fini associativi, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, contrarre mutui ed ipoteche, esclusi solo gli atti di straordinaria amministrazione riservati al congresso nazionale.
Entro il 30 aprile di ogni anno il segretario nazionale predispone il bilancio consuntivo consolidato dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e lo sottopone per l’approvazione al consiglio direttivo nazionale. Non si dà luogo a trasferimenti finanziari agli organismi territoriali fintanto che le situazioni contabili di questi ultimi non sono state regolarizzate.
Il segretario nazionale può, in caso di assenza, delegare le proprie funzioni ad uno dei vice-segretari nazionali.

Art. 11: ORGANI DECENTRATI DEL SINDACATO

Al fine di meglio rispondere ai diritti ed alle aspettative dei propri iscritti e per una migliore utilizzazione delle risorse, in tutte le regioni e nelle province a statuto autonomo di Trento e Bolzano vengono istitutiti:
1. il congresso regionale,
2. il comitato direttivo regionale,
3. la segreteria regionale.
Il congresso regionale è l’organo deliberante del SINSI a livello regionale e per esso valgono tutte le norme che si riferiscono al congresso nazionale di cui agli art. 7 e 8 del presente statuto.
Il congresso regionale elegge, nelle forme previste dal regolamento nazionale, i delegati nazionali ed i componenti del direttivo regionale e stabilisce le linee direttive regionali del sindacato.
Ove il congresso regionale lo ritenga necessario per il conseguimento degli scopi associativi e ciò risulti utile per l’organizzazione del SINSI sul territorio, può nominare un referente per ciascuna provincia.
Il comitato direttivo regionale è composto dai membri eletti dal congresso regionale. Spetta al comitato direttivo regionale convocare il congresso regionale in sessione sia ordinaria che straordinaria e valgono per esso tutte le norme stabilite per il consiglio nazionale.
Il comitato direttivo regionale elegge la segreteria regionale, ha la responsabilità dell’attività sindacale-organizzativa e dell’amministrazione dei fondi di propria competenza, attribuiti secondo le modalità definite dal consiglio nazionale.
La rappresentanza legale della struttura regionale spetta al segretario regionale. La segreteria è composta da 5 componenti e ne fanno parte di diritto, a pieno titolo, i referenti provinciali. Il segretario regionale, convoca la segreteria ogniqualvolta sia necessario e comunque non meno di tre volte all’anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il segretario nazionale predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e lo sottopone per l’approvazione al comitato direttivo regionale.
Il segretario nazionale può, in caso di assenza, delegare le proprie funzioni ad uno dei vice-segretari nazionali.

Art. 12: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Le attività amministrative-gestionali delle strutture nazionali, regionali, provinciali, aziendali si basano su una politica delle spese e delle entrate tecnicamente efficiente e su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione delle spese e delle entrate in relazione alle esigenze di ciascun livello organizzativo.
Ad ogni livello organizzativo devono essere osservate le seguenti norme:
1.elezione da parte del congresso per ogni struttura regionale di un collegio dei sindaci revisori composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 5 membri,
2.compilazione annuale del bilancio finanziario composto dal conto consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l’anno successivo,
3.il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del collegio dei sindaci revisori che periodicamente deve verificare l’andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili,
4.rendere annualmente pubblici tramite i mezzi di comunicazione più idonei i bilanci e i rendiconti finanziari che devono sempre essere messi a disposizione del collegio dei sindaci revisori e delle strutture superiori che possono esercitare il controllo amministrativo sullo svolgimento delle attività regionali

Art. 13:

Le strutture regionali debbono comunicare alla segreteria nazionale tempestivamente, e comunque non oltre i 45 giorni, eventuali cambiamenti dei loro organi direttivi.

Art. 14:

Entro sessanta giorni dall’approvazione del presente statuto gli iscritti al SINSI devono provvedere a dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto.

Art. 15:

Il socio che adotta comportamenti evidentemente in contrasto con le linee definite dagli organismi nazionali e locali può essere sospeso per 3 mesi, rinnovabili per una sola volta, contestualmente all’invio del ricorso ai probiviri.
In caso di comportamenti particolarmente gravi o di reiterazione di quelli già sanzionati, il consiglio direttivo, su proposta del collegio dei probiviri, decreta l’espulsione.

Art. 16:

Nel caso di grave violazione dello statuto e in casi persistente inefficienza da parte di organismi decentrati, il consiglio nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria della segreteria nazionale, disporre lo scioglimento di tutti gli organi regionali e la nomina di un commissario. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è trasmesso al collegio dei sindaci revisori e dei probiviri. Il commissario, entro quattro mesi dalla nomina, deve provvedere alla ricostituzione degli organismi disciolti.

Art: 17

E’ ammesso il ricorso, entro e non oltre 20 giorni, al collegio dei sindaci revisori per la verifica della legittimità.





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