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Statuto
del
SINDACATO NAZIONALE dei SOCIOLOGI ITALIANI (SINSI)
SCOPO FINALITA OBIETTIVI
Art. 1: Principi e Scopi
Il Sindacato Nazionale dei Sociologi Italiani (di seguito SINSI) è
lorganizzazione sindacale nazionale che rappresenta i sociologi
italiani.
Essa ha lo scopo:
a) di tutelare i diritti e gli interessi dei sociologi che operano in
tutti i settori della Pubblica amministrazione; in quelli dellindustria,
del commercio, dellartigianato e dei servizi; nonché nei
settori della cooperazione e del non profit;
b) di valorizzare, in tutte le sedi, le competenze ed il ruolo del sociologo
e la sua crescita professionale e culturale.
Lattività sindacale del SINSI non è vincolata ad
alcun organismo politico, né a fini estranei alla sua natura
di organismo sindacale.
Lazione sindacale è improntata al rispetto dei principi
fondamentali della Costituzione Italiana.
Art. 2:
Liscrizione al SINSI è aperta, senza distinzione di razza,
lingua, religione, opinione politica né di condizioni personali
e sociali a coloro che operano, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi posizione,
con mansioni riconducibili ai contenuti della professione di sociologo,
in tutti i settori della Pubblica amministrazione; in quelli dellindustria,
del commercio, dellartigianato e dei servizi; nonché nei
settori della cooperazione e del non profit. Possono altresì
essere iscritti al SINSI i sociologi in cerca di prima occupazione ovvero
in attesa di occupazione.
Art. 3:
Il SINSI garantisce ai propri iscritti:
a) la rappresentanza sindacale nei luoghi e nelle sedi istituzionali
pubbliche e private così come in tutti i settori della Pubblica
amministrazione; in quelli dellindustria, del commercio, dellartigianato
e dei servizi; nonché nei settori della cooperazione e del non
profit e, comunque, in tutti i luoghi nei quali essi operano in qualità
di sociologo;
b) di agire affinché essi ottengano trattamenti giuridici ed
economici conformi alle reali esigenze del sociologo, potendo, allo
scopo, procedere alla stipula di contratti di lavoro, accordi, protocolli
e intese con le controparti pubbliche e private, con quelle della cooperazione,
del non profit nonché delle organizzazioni sindacali ed alla
necessaria attività di sorveglianza e controllo sulla attuazione
di tali contratti;
c) lassistenza e la tutela giuridica nelle vertenze sindacali
nonché nelle eventuali controversie di tale tipo che insorgano
nellespletamento delle attività professionali;
d) di contribuire alla crescita professionale e culturale dei sociologi
promuovendo idonei provvedimenti normativi, nonché programmando
e gestendo attività formative, di specializzazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale;
e) di promuovere e sostenere collegamenti nazionali, europei ed internazionali
con le associazioni sindacali, o comunque di categoria, impegnate in
campi omogenei con quelli del SINSI;
f) di promuovere, anche attraverso le necessarie rivendicazioni sindacali,
ladozione di assetti organizzativi e profili professionali specifici
idonei a consentire linserimento stabile del sociologo in tutti
i contesti congruenti con la sua professionalità, anche individuando
nuovi percorsi e/o nuovi contesti applicativi utili ad ampliare e a
valorizzare la mobilità professionale in ambito europeo;
g) di raccogliere informazioni, realizzare ricerche e sperimentazioni,
produrre materiali, documentazioni e/o pubblicazioni utili alla tutela
ed alla promozione degli iscritti.
Art. 4:
In attuazione degli scopi associativi il SINSI può dare vita,
partecipare o aderire ad organismi senza scopo di lucro ovvero a strutture
societarie di carattere non sindacale - anche ove siano previsti investimenti
di capitali - alla cui amministrazione siano designati propri rappresentanti.
Art. 5:
La democrazia sindacale del SINSI si fonda su:
a) il principio che ogni iscritto ha il diritto di manifestare, in seno
agli organismi nazionali, regionali e provinciali, il proprio pensiero
con il voto, la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione;
b) la presenza di regole certe, condivise e sottoscritte dagli iscritti.
Lunità ed il pluralismo delle idee costituiscono i valori
fondanti della democrazia sindacale del SINSI ed ogni decisione assunta
in forme che prescindano dal rispetto della volontà degli iscritti
è estranea alla concezione di democrazia sindacale del SINSI.
Il SINSI assume come prioritario limpegno ad assicurare:
a) la massima partecipazione degli iscritti alle decisioni;
b) la tutela delle opinioni delle minoranze e la pari dignità
delle idee;
c) la partecipazione, in via diretta o tramite delega, alla formazione
delle deliberazioni o delle istanze;
d) la eleggibilità alle cariche statutarie;
h) il rinnovo delle cariche nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento;
i) lutilizzo del voto segreto nelle elezione degli organismi direttivi;
l) lammessione alle elezioni congressuali delle liste di candidati
sostenute da almeno il 3 percento degli iscritti al SINSI;
m) lassunzione a maggioranza di tutte le decisioni congressuali.
Art. 6: ORGANISMI
A.) Sono organismi direttivi nazionali:
1.il congresso nazionale,
2.il consiglio nazionale,
3.la segreteria nazionale;
B.) Sono organismi direttivi territoriali:
1.il congresso regionale e i delegati eletti dallassemblea regionale
degli iscritti,
2.la segreteria regionale,
3.i referenti organizzativi provinciali.
Art. 7 CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso
nazionale è il massimo organo deliberante del SINSI; esso è
formato dai delegati eletti dai congressi regionali, secondo le norme
stabilite nel regolamento, e viene convocato dalla segreteria nazionale,
in via ordinaria, una volta ogni 3 anni.
Sono membri di diritto del congresso ed hanno diritto di voto i componenti
del consiglio nazionale, i componenti della segretaria nazionale, i
segretari regionali. Partecipano al congresso, con facoltà di
intervenire ma senza diritto di voto, i componenti il collegio dei sindaci
revisori e del collegio dei probiviri.
Il Congresso nazionale è valido qualora siano presenti, in prima
convocazione almeno la metà più uno dei delegati; in seconda
convocazione qualora siano rappresentati almeno un terzo degli iscritti.
Il Congresso nazionale può essere convocato in via straordinaria
qualora lo richieda:
a) il consiglio nazionale, con una maggioranza di due terzi dei suoi
componenti,
b) un terzo degli iscritti, che ne richiedono la convocazione straordinaria
con atto motivato.
Il Congresso nazionale convocato in via straordinaria è valido
qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi dei
delegati; in seconda convocazione qualora siano rappresentati almeno
la metà più uno degli iscritti.
Le decisioni del congresso nazionale sono vincolanti per tutti gli iscritti
e per i dirigenti centrali e periferici.
Art. 8 COMPITI CONGRESSO NAZIONALE
Sono compiti del Congresso nazionale:
1.lelezione della segreteria nazionale,
2.lelezione del collegio dei sindaci,
3.lelezione del collegio dei probiviri.
Competono inoltre allassise congressuale le modifiche dello statuto
e leventuale scioglimento del SINSI, decisioni devono essere assunte
con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.
Art. 9: CONSIGLIO NAZIONALE
Il consiglio nazionale, nellambito degli orientamenti e delle
priorità decise dal congresso nazionale, stabilisce le linee
di politica generale del SINSI e le direttive necessarie al conseguimento
degli scopi associativi.
Esso:
1. svolge funzioni di indirizzo sullattività degli organi
periferici;
2. stabilisce le quota annuali di iscrizione e la relativa percentuale
di assegnazione agli organismi regionali.
3. delibera su ogni questione non attribuita alle competenze di altri
organismi.
Il consiglio nazionale è costituito dai segretari regionali i
quali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un componente
del comitato direttivo regionale, purché munito di delega scritta.
Lassenza consecutiva, senza motivata giustificazione, a due riunioni
del consiglio nazionale determina la decadenza dalla carica di componente
il consiglio nazionale, nonché da quella di segretario regionale.
Il consiglio nazionale è convocato dalla segreteria nazionale
ogniqualvolta sia necessario e comunque non meno di due volte allanno.
Deve essere convocato, entro 30 giorni dalla richiesta, su istanza motivata
di almeno i due terzi dei componenti.
Le sedute sono valide qualora siano presenti, in prima convocazione,
almeno i due terzi dei componenti; in seconda convocazione, la metà
più uno.
La segreteria nazionale predispone il regolamento per il funzionamento
del consiglio nazionale e lo sottopone per lapprovazione al congresso
nazionale.
Art. 10 SEGRETERIA NAZIONALE
La segreteria nazionale è lorgano collegiale che assicura
la gestione del SINSI e risponde della propria attività al consiglio
nazionale. E composta dal segretario nazionale e da sei vice-segretari
nazionali di cui uno assume le funzioni di tesoriere. A ciascun vice-segretario
può essere attribuito un incarico per singole funzioni ovvero
relativamente ad uno specifico settore occupazionale.
Lelezione alla segretaria nazionale avviene su liste nazionali
contrapposte che devono esprimere preventivamente lindicazione
del segretario nazionale. Risulta eletta la lista che, complessivamente,
ottiene il maggior numero di voti.
Il segretario nazionale è il rappresentate legale del SINSI.
Egli/ella è responsabile della gestione ammnistrativo-contabile
dei fondi, dei beni mobili ed immobili del SINSI. Nellambito di
tali funzioni e nel rispetto delle indicazioni fornite dal congresso
e dal consiglio nazionale, spetta al segretario nazionale ogni più
ampio potere in ordine alla amministrazione e gestione ordinaria di
SINSI per il conseguimento dei fini associativi, compresa la facoltà
di accendere conti correnti bancari e postali, contrarre mutui ed ipoteche,
esclusi solo gli atti di straordinaria amministrazione riservati al
congresso nazionale.
Entro il 30 aprile di ogni anno il segretario nazionale predispone il
bilancio consuntivo consolidato dellesercizio precedente ed il
bilancio preventivo dellesercizio in corso e lo sottopone per
lapprovazione al consiglio direttivo nazionale. Non si dà
luogo a trasferimenti finanziari agli organismi territoriali fintanto
che le situazioni contabili di questi ultimi non sono state regolarizzate.
Il segretario nazionale può, in caso di assenza, delegare le
proprie funzioni ad uno dei vice-segretari nazionali.
Art. 11: ORGANI DECENTRATI DEL SINDACATO
Al fine di meglio rispondere ai diritti ed alle aspettative dei propri
iscritti e per una migliore utilizzazione delle risorse, in tutte le
regioni e nelle province a statuto autonomo di Trento e Bolzano vengono
istitutiti:
1. il congresso regionale,
2. il comitato direttivo regionale,
3. la segreteria regionale.
Il congresso regionale è lorgano deliberante del SINSI
a livello regionale e per esso valgono tutte le norme che si riferiscono
al congresso nazionale di cui agli art. 7 e 8 del presente statuto.
Il congresso regionale elegge, nelle forme previste dal regolamento
nazionale, i delegati nazionali ed i componenti del direttivo regionale
e stabilisce le linee direttive regionali del sindacato.
Ove il congresso regionale lo ritenga necessario per il conseguimento
degli scopi associativi e ciò risulti utile per lorganizzazione
del SINSI sul territorio, può nominare un referente per ciascuna
provincia.
Il comitato direttivo regionale è composto dai membri eletti
dal congresso regionale. Spetta al comitato direttivo regionale convocare
il congresso regionale in sessione sia ordinaria che straordinaria e
valgono per esso tutte le norme stabilite per il consiglio nazionale.
Il comitato direttivo regionale elegge la segreteria regionale, ha la
responsabilità dellattività sindacale-organizzativa
e dellamministrazione dei fondi di propria competenza, attribuiti
secondo le modalità definite dal consiglio nazionale.
La rappresentanza legale della struttura regionale spetta al segretario
regionale. La segreteria è composta da 5 componenti e ne fanno
parte di diritto, a pieno titolo, i referenti provinciali. Il segretario
regionale, convoca la segreteria ogniqualvolta sia necessario e comunque
non meno di tre volte allanno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il segretario nazionale predispone il
bilancio consuntivo dellesercizio precedente ed il bilancio preventivo
dellesercizio in corso e lo sottopone per lapprovazione
al comitato direttivo regionale.
Il segretario nazionale può, in caso di assenza, delegare le
proprie funzioni ad uno dei vice-segretari nazionali.
Art. 12: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Le attività amministrative-gestionali delle strutture nazionali,
regionali, provinciali, aziendali si basano su una politica delle spese
e delle entrate tecnicamente efficiente e su criteri di chiarezza, trasparenza
e documentazione delle spese e delle entrate in relazione alle esigenze
di ciascun livello organizzativo.
Ad ogni livello organizzativo devono essere osservate le seguenti norme:
1.elezione da parte del congresso per ogni struttura regionale di un
collegio dei sindaci revisori composto da un minimo di tre fino ad un
massimo di 5 membri,
2.compilazione annuale del bilancio finanziario composto dal conto consuntivo,
dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per lanno
successivo,
3.il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione
del collegio dei sindaci revisori che periodicamente deve verificare
landamento amministrativo e verificare la regolarità delle
scritture e dei documenti contabili,
4.rendere annualmente pubblici tramite i mezzi di comunicazione più
idonei i bilanci e i rendiconti finanziari che devono sempre essere
messi a disposizione del collegio dei sindaci revisori e delle strutture
superiori che possono esercitare il controllo amministrativo sullo svolgimento
delle attività regionali
Art. 13:
Le strutture regionali debbono comunicare alla segreteria nazionale
tempestivamente, e comunque non oltre i 45 giorni, eventuali cambiamenti
dei loro organi direttivi.
Art. 14:
Entro sessanta giorni dallapprovazione del presente statuto gli
iscritti al SINSI devono provvedere a dare piena attuazione alle disposizioni
del presente statuto.
Art. 15:
Il socio che adotta comportamenti evidentemente in contrasto con le
linee definite dagli organismi nazionali e locali può essere
sospeso per 3 mesi, rinnovabili per una sola volta, contestualmente
allinvio del ricorso ai probiviri.
In caso di comportamenti particolarmente gravi o di reiterazione di
quelli già sanzionati, il consiglio direttivo, su proposta del
collegio dei probiviri, decreta lespulsione.
Art. 16:
Nel caso di grave violazione dello statuto e in casi persistente inefficienza
da parte di organismi decentrati, il consiglio nazionale, a maggioranza
dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato e
su adeguata istruttoria della segreteria nazionale, disporre lo scioglimento
di tutti gli organi regionali e la nomina di un commissario. Il provvedimento
è immediatamente esecutivo ed è trasmesso al collegio
dei sindaci revisori e dei probiviri. Il commissario, entro quattro
mesi dalla nomina, deve provvedere alla ricostituzione degli organismi
disciolti.
Art: 17
E ammesso il ricorso, entro e non oltre 20 giorni, al collegio
dei sindaci revisori per la verifica della legittimità.
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