Prof. Everardo Minardi
Sociologia Generale
 

Senato - Disegno di legge 3431 (testo trasmesso dall"altro ramo)


DISEGNO DI LEGGE


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1.

(Titolo di sociologo)

1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 ovvero ai cittadini stranieri regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.

Art. 2.

(Professione di sociologo)

1. Le attività oggetto della professione di sociologo si fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione, all'analisi, alla valutazione empirica ed all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali, nonché all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della totalità della società o di suoi segmenti.
2. La professione di sociologo si svolge attraverso la ricerca, l'analisi e la pratica sociologiche aventi come oggetto le dinamiche sociali e comunicative relative a soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali, l'individuazione degli obiettivi e dei pro cessi decisionali e l'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica.
3. La professione di sociologo include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di valutazione, di formazione, di didattica e di consulenza, senza pregiudizio di quanto puó formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 3.

(Albo professionale - Esercizio
della professione)


1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui all'articolo 4, é istituito l'albo professionale dei sociologi, di seguito denominato "albo".
2. Gli iscritti ad un albo regionale o provinciale hanno facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.

CAPO II
ORDINE DEI SOCIOLOGI



Art. 4.

(Ordine regionale e provinciale)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d) .

Art. 5.

(Organi dell'ordine)

1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il consiglio dell'ordine, il presidente del consiglio, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l'assemblea, composta dagli iscritti all'albo.

Art. 6.

(Composizione del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale é composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se gli iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 7.

(Attribuzioni del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
c) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero di grazia e giustizia ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il consiglio stesso;
f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari;
h) dichiara la decadenza dei consiglieri;
i) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale a carico degli iscritti, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
l) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine e al consiglio nazionale;
m) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
n) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art. 8.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del consiglio:

a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
b) qualora il consiglio non sia in grado di funzionare;
c) in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio previa revisione dell'albo.
3. Il commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due membri e non piú di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni riguardanti gli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, alla emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.

Art. 10.

(Assemblea)

1. L'assemblea é convocata dal presidente ed é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piú uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non puó aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà piú uno dei presenti, esclusi gli astenuti.
3. L'assemblea é convocata:

a) per l'elezione del consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il consiglio o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.

CAPO III
CONSIGLIO NAZIONALE



Art. 11.

(Consiglio nazionale)

1. Gli ordini regionali e provinciali dei sociologi costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi é composto da tanti membri quanti sono i consigli regionali e provinciali, eletti dai consigli stessi tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
3. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo consiglio rimane in carica quello uscente.
4. La carica di membro del consiglio nazionale é incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine regionale o provinciale. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione al consiglio nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio regionale o provinciale.

Art. 12.

(Organi del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piú anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità, il piú anziano per età.
2. Il presidente del consiglio nazionale ha la rappresentanza del consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne é fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime parere sulla istituzione di nuovi consigli, sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti agli albi avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
f) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei consigli stessi;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
h) predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite referendum e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste adeguate forme di rappresentanza dei clienti e degli utenti;
i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale ed il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.

2. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla relativa adozione, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui al comma 1, lettera f) , al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

1. L'ordine dei sociologi é posto sotto l'alta vigilanza del Ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari relative alla professione di sociologo; a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso.

CAPO IV
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE

E SOSPENSIONE DALL'ALBO



Art. 15.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 é necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il quale sussista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo ai sensi dell'articolo 16;
d) avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che comportano la radiazione dall'albo.

Art. 16.

(Abilitazione all'esercizio professionale)

1. Per essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo é necessario:
a) avere conseguito il diploma di laurea in sociologia, in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali, con obbligo, per quanti conseguano il diploma di laurea nelle citate discipline successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di superare almeno otto annualità di esame o equivalenti in discipline sociologiche di cui ai settori scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla vigente normativa; ovvero uno specifico diploma di laurea equipollente presso una università di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità;
b) essere in possesso di documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di un tirocinio pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non inferiore ad un anno continuativo, salve le interruzioni dovute a maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva o, in alternativa, aver conseguito presso le università il dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.

2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-professionale, nonché l'attestazione del medesimo tirocinio sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Divieto di iscrizione in piú albi)

1. Non é consentita l'iscrizione in piú albi regionali o provinciali dei sociologi.

Art. 18.

(Cancellazione dall'albo - Sospensione per morosità)

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all' articolo 15, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), puó essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosità non é soggetta a limiti di durata ed é revocata con provvedimento del consiglio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.

Art. 19.

(Comunicazione delle deliberazioni)

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o rei scrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio nazionale, al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO V
SANZIONI DISCIPLINARI



Art. 20.

(Sanzioni disciplinari)

1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento, inflitto con lettera del presidente del consiglio dell'ordine nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla. Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato puó chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare;
b) la censura, inflitta con deliberazione del consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.

3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 23.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), é consentita l'iscrizione all'albo previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3:

a) dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o straniere purché appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche;
b) dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali che possano dimostrare di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali cui all'articolo 2 presso enti o istituzioni pubblici o privati.

3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le norme concernenti lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge é bandita una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed esami, alla quale sono ammessi, a domanda, coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea, conseguito al termine di un corso di durata legale non inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che documentino di avere svolto dopo il conseguimento della laurea, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali di cui all'articolo 2 presso enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero che abbiano conseguito presso le università un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4 é rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze economiche e sociali o in discipline economiche e sociali immatricolati al relativo corso di laurea entro la data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso della documentazione attestante l'effettuazione del tirocinio pratico-professionale di cui all'articolo 16.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, il commissario di cui al presente articolo indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali. A tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é consentita l'elezione dei componenti del consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.

Art. 22.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é emanato il relativo regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) le modalità di elezione del consiglio regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che qualora il numero dei membri del consiglio da sostituire superi la metà piú uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero consiglio;
c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;
d) la fusione di piú ordini e la istituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale;
e) il quorum per la validità delle riunioni del consiglio regionale o provinciale, nonché del consiglio nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà piú uno dei componenti; i criteri per la validità delle deliberazioni dei medesimi consigli, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni as sunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione piú favorevole all'incolpato;
f) i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10;
g) le modalità di elezione del consiglio nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo, nonché le ipotesi e le modalità di reiscrizione all'albo;
i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
l) i ricorsi contro le decisioni del consiglio regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del consiglio nazionale.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei sociologi si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.




 
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