CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Titolo di sociologo)
1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a
coloro che sono iscritti all'albo professionale istituito ai sensi
dell'articolo 3 ovvero ai cittadini stranieri regolarmente abilitati in uno
Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale
sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.
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Art. 2.
(Professione di sociologo)
1. Le attività oggetto della professione di sociologo si fondano
su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca,
alla consulenza, alla progettazione, all'analisi, alla valutazione empirica
ed all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle
aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali,
nonché all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui
modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore
della totalità della società o di suoi segmenti.
2. La professione di sociologo si svolge attraverso la ricerca, l'analisi
e la pratica sociologiche aventi come oggetto le dinamiche sociali e
comunicative relative a soggetti in relazione tra loro o con strutture e
sistemi culturali, economici, politici e sociali, l'individuazione degli
obiettivi e dei pro cessi decisionali e l'indagine sugli orientamenti
dell'opinione pubblica.
3. La professione di sociologo include le attività di ricerca, di
sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di
organizzazione, di valutazione, di formazione, di didattica e di consulenza,
senza pregiudizio di quanto puó formare oggetto dell'attività
professionale di altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.
| | Art. 3.
(Albo professionale - Esercizio
della professione)
1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui
all'articolo 4, é istituito l'albo professionale dei sociologi, di
seguito denominato "albo".
2. Gli iscritti ad un albo regionale o provinciale hanno facoltà
di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono
soggetti alla disciplina sul segreto professionale.
CAPO II
ORDINE DEI SOCIOLOGI
| | Art. 4.
(Ordine regionale e provinciale)
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi,
strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2, lettera d) .
| | Art. 5.
(Organi dell'ordine)
1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il
consiglio dell'ordine, il presidente del consiglio, il vicepresidente, il
segretario, il tesoriere e l'assemblea, composta dagli iscritti all'albo.
| | Art. 6.
(Composizione del consiglio dell'ordine)
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale é composto da
cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se gli
iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli
iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da
quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea, secondo le
modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo
22.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
| | Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio dell'ordine)
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua
elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le
altre disposizioni concernenti la professione;
c) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza
dell'ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari
in via amministrativa;
e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni,
alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione
di copia dell'albo al Ministero di grazia e giustizia ed al procuratore
della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il
consiglio stesso;
f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far
parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di
carattere locale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari;
h) dichiara la decadenza dei consiglieri;
i) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese
per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale a carico degli
iscritti, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio
di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari,
avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui
alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
l) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede al
pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine e al consiglio
nazionale;
m) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le
attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della
professione;
n) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti.
| | Art. 8.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, sentito il
consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del consiglio:
a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei
consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 22;
b) qualora il consiglio non sia in grado di funzionare;
c) in caso di persistente violazione dei propri doveri,
dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da
un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma
1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo
consiglio previa revisione dell'albo.
3. Il commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'albo, un
segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno
di due membri e non piú di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio
delle sue funzioni.
| | Art. 9.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente,
del segretario e del tesoriere)
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede
l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente
legge o da altre norme. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati
e le attestazioni riguardanti gli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e
svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio
e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie
degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'ordine,
provvede alla riscossione delle entrate, alla emissione dei mandati di
pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.
| | Art. 10.
(Assemblea)
1. L'assemblea é convocata dal presidente ed é regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza della metà
piú uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non
puó aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con
qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della
metà piú uno dei presenti, esclusi gli astenuti.
3. L'assemblea é convocata:
a) per l'elezione del consiglio, secondo le modalità
previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per
l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo
ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il consiglio o quando
ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da
trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il presidente
convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta
di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il
tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.
CAPO III
CONSIGLIO NAZIONALE
| | Art. 11.
(Consiglio nazionale)
1. Gli ordini regionali e provinciali dei sociologi costituiscono un
unico ordine nazionale.
2. Il consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi é composto da
tanti membri quanti sono i consigli regionali e provinciali, eletti dai
consigli stessi tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione
all'albo di almeno dieci anni, secondo le modalità previste dal
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
3. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni dalla data
dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo
consiglio rimane in carica quello uscente.
4. La carica di membro del consiglio nazionale é incompatibile con
quella di membro del consiglio di un ordine regionale o provinciale. In
mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione al
consiglio nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente del
consiglio regionale o provinciale.
| | Art. 12.
(Organi del consiglio nazionale)
1. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente ed il segretario. Quando il presidente ed il
vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del
consiglio piú anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari
anzianità, il piú anziano per età.
2. Il presidente del consiglio nazionale ha la rappresentanza del
consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da
altre norme, convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o
quando ne é fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
| | Art. 13.
(Attribuzioni del consiglio nazionale)
1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia,
parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli
regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti;
c) esprime parere sulla istituzione di nuovi consigli,
sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa nomina di commissari
straordinari;
d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di
commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per
il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli
iscritti agli albi avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del
procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
f)
decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo,
sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei
consigli stessi;
g)
propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari
e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese
spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del
Ministro di grazia e giustizia;
h) predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti
gli iscritti tramite referendum
e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo ed alla
vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste
adeguate forme di rappresentanza dei clienti e degli utenti;
i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita
professionale ed il costante aggiornamento professionale degli iscritti
nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della
qualità delle prestazioni professionali.
2. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate, a cura del
segretario, entro trenta giorni dalla relativa adozione, agli interessati,
al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui al
comma 1, lettera f) , al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma, nonché al Ministero di grazia e giustizia.
| | Art. 14.
(Vigilanza sull'esercizio della professione)
1. L'ordine dei sociologi é posto sotto l'alta vigilanza del
Ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per
mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle
norme legislative e regolamentari relative alla professione di sociologo; a
tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al
comma 1, le richieste e i rilievi del caso.
CAPO IV
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE
E SOSPENSIONE DALL'ALBO
| | Art. 15.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo)
1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 é
necessario:
a)
essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea ovvero di altro Stato con il quale sussista trattamento di
reciprocità;
b)
godere dei diritti civili;
c)
avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di
sociologo ai sensi dell'articolo 16;
d)
avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si
chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato
condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio
della professione ovvero che comportano la radiazione dall'albo.
| | Art. 16.
(Abilitazione all'esercizio professionale)
1. Per essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di sociologo é necessario:
a)
avere conseguito il diploma di laurea in sociologia, in scienze politiche
ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e
sociali, con obbligo, per quanti conseguano il diploma di laurea nelle
citate discipline successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, di superare almeno otto annualità di esame o
equivalenti in discipline sociologiche di cui ai settori
scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla vigente normativa;
ovvero uno specifico diploma di laurea equipollente presso una
università di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con
il quale sussistono condizioni di reciprocità;
b)
essere in possesso di documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di
un tirocinio pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non
inferiore ad un anno continuativo, salve le interruzioni dovute a
maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva o, in
alternativa, aver conseguito presso le università il dottorato di
ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di
specializzazione in discipline sociologiche.
2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del tirocinio
pratico-professionale, nonché l'attestazione del medesimo tirocinio
sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato e la
composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
| | Art. 17.
(Divieto di iscrizione in piú albi)
1. Non é consentita l'iscrizione in piú albi regionali o
provinciali dei sociologi.
| | Art. 18.
(Cancellazione dall'albo - Sospensione per
morosità)
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto
d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso
il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all' articolo
15, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei
contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i),
puó essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosità non
é soggetta a limiti di durata ed é revocata con provvedimento
del consiglio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente
i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di
sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per
il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione
quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.
| | Art. 19.
(Comunicazione delle deliberazioni)
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,
cancellazione o rei scrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni
dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio nazionale, al competente
procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero
di grazia e giustizia.
CAPO V
SANZIONI DISCIPLINARI
| | Art. 20.
(Sanzioni disciplinari)
1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di
mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della
dignità o del decoro professionale, si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a)
l'avvertimento, inflitto con lettera del presidente del consiglio
dell'ordine nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che
consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel
richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla. Entro
dieci giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato puó chiedere
di essere sottoposto a procedimento disciplinare;
b)
la censura, inflitta con deliberazione del consiglio dell'ordine, nei casi
di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia
il decoro o la dignità professionale, che consiste nella
dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale;
c)
la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni;
d)
la radiazione.
3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
| | Art. 21.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano nominano un commissario che provvede alla formazione
dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina
dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a
valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 23.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a), b)
e d),
é consentita l'iscrizione all'albo previa domanda da presentare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3:
a)
dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in
quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle
università italiane o straniere purché appartenenti ad uno
Stato membro dell'Unione europea o ad uno Stato con il quale sussistono
condizioni di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche;
b)
dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei
laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale
o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali che possano dimostrare
di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi
cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai
contenuti professionali cui all'articolo 2 presso enti o istituzioni
pubblici o privati.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera
a),
sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le norme
concernenti lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di
cui al comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
é bandita una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed
esami, alla quale sono ammessi, a domanda, coloro che risultino in possesso
di un diploma di laurea, conseguito al termine di un corso di durata legale
non inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che
documentino di avere svolto dopo il conseguimento della laurea, per almeno
tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività
certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali di cui
all'articolo 2 presso enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero che
abbiano conseguito presso le università un diploma pluriennale di
specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4 é
rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze economiche
e sociali o in discipline economiche e sociali immatricolati al relativo
corso di laurea entro la data di entrata in vigore della presente legge e
che siano in possesso della documentazione attestante l'effettuazione del
tirocinio pratico-professionale di cui all'articolo 16.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 22, il commissario di cui al presente
articolo indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali. A tali
fini il commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un
vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i
funzionari della pubblica amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, é consentita l'elezione dei componenti
del consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di
iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.
| | Art. 22.
(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, é emanato il
relativo regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a)
le modalità di elezione del consiglio regionale o provinciale da
parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni
prima della data di scadenza;
b)
le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere,
prevedendo che qualora il numero dei membri del consiglio da sostituire
superi la metà piú uno dei componenti, si proceda al rinnovo
dell'intero consiglio;
c)
le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le
registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato
giuridico;
d)
la fusione di piú ordini e la istituzione di nuovi ordini, tenuto
conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il consiglio nazionale;
e)
il quorum per la validità delle riunioni del consiglio
regionale o provinciale, nonché del consiglio nazionale, prevedendo a
tal fine la presenza della metà piú uno dei componenti; i
criteri per la validità delle deliberazioni dei medesimi consigli, in
base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di
parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni as sunte
nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione
piú favorevole all'incolpato;
f)
i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10;
g)
le modalità di elezione del consiglio nazionale, le sostituzioni dei
consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
h)
le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo,
nonché le ipotesi e le modalità di reiscrizione all'albo;
i)
il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di
provvisoria esecuzione;
l)
i ricorsi contro le decisioni del consiglio regionale o provinciale in
materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e reiscrizione
all'albo, nonché in materia di eleggibilità e di
regolarità delle operazioni elettorali, e i ricorsi contro le
decisioni del consiglio nazionale.
| | Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei sociologi si fa
fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale si fa fronte con le entrate
derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato. | |