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Tirocini
di formazione
e
di orientamento all'occupazione
AREA DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Settore della Formazione post-universitaria Rif. M
Prot. n 18513
Bologna, 06 AGO 1998
OGGETTO: Regolamento di funzionamento dei tirocini formativi e di orientamento - D.M. 25/3/98 n. 142.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998 n. 142 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 12/5/98) è stata emanata la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, cd. legge Treu) relativa ai tirocini formativi e di orientamento.
Obiettivo espresso della legge è quello di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e di stages. Rispetto a tali iniziative, le Università sono preposte dal legislatore a svolgere una funzione di promozione.
L'importanza di questa normativa (che è stata preceduta nel corso degli ultimi anni da una serie di decreti legge, peraltro mai convertiti) è di tutta evidenza per l'Università, chiamata a rispondere ad una domanda sempre più pressante sia da parte della propria utenza di studenti e neolaureati, sia da parte del mondo imprenditoriale.
L'emanazione della disciplina di attuazione della legge Treu, che costituisce necessaria premessa per dare avvio alle iniziative sugli stages, era, pertanto, molto attesa. Sulla base di tale disciplina ministeriale, gli Organi Accademici (Senato Accademico del 30/ó/98 e Consiglio di Amministrazione del 7/7/98) hanno approvato un regolamento interno, con il quale vengono individuati gli adempimenti connessi alla organizzazione dei tirocini, che si trasmette con la presente.
Al fine di rispondere alle esigenze di flessibilità, di concentrazione e di rapidità delle procedure (particolarmente avvertite dal mondo del lavoro e dalla utenza cui il regolamento
destinato) e di evitare pertanto il più possibile una "frammentazione" delle varie fasi del procedimento di avvio e di gestione degli stages, è stata demandata alle strutture dipartimentali la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro ed ogni adempimento ad essa susseguente (selezione degli stagisti, nomina del tutor, etc).
In sede di approvazione del regolamento è stato peraltro chiarito che, solo in assenza di Dipartimenti, la competenza alla stipula delle convenzioni e degli atti conseguenti si intende demandata alle Facoltà.
25/3/98 n. 142.
Per quanto riguarda invece gli aspetti assicurativi, la competenza e la responsabilità sono rimaste in carico all'Amministrazione Centrale.
Si comunicano pertanto le seguenti disposizioni predisposte dall'Area dei Servizi economali:
Con i migliori saluti.
IL RETTORE
Ai Direttori di Dipartimento, Istituto, Unità Complessa di Istituto, Ai Segretari di Dipartimento, Istituto, Unità Complessa di Istituto, Ai Presidi di Facoltà
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 marzo 1998, o. 142.
Regolamento recante nonne di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997;
n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
dl concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 mano 1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell’articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
Art. 3.
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. I siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto Ministeriale del 18 giugno 1988.
Art.4.
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio
e) il settore aziendale di inserimento.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate ha il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art 5.
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7.
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art. 8.
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9.
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10.
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo IS della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro della pubblica istruzione il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER
Visto, il Guardasigilli
FLIC
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998 Registro n" I lavoro, foglio n. 35
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU